L’AREPO ha accolto con favore la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno scorso, del pacchetto di regolamenti delegati e del regolamento di esecuzione relativi al Regolamento (UE) N. 1151/12 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Il pacchetto è composto in particolare dal regolamento di esecuzione N. 668/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e da due regolamenti delegati. Il primo (regolamento delegato N. 664/2014) riguarda la definizione dei simboli dell'UE per le indicazioni geografiche (IG), nonchè alcune norme sulla provenienza, norme procedurali ed alcune norme transitorie supplementari. Il secondo, ovvero il regolamento delegato N. 665/2014, definisce invece le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
Il Presidente di AREPO, Tiberio Rabboni, si è detto soddisfatto per la pubblicazione dei tanto attesi regolamenti, che completano il quadro legislativo del pacchetto qualità e della PAC. A seguito di un’attenta analisi, il Presidente ha evidenziato che tali regolamenti presentano molti aspetti delicati che richiederanno uno stretto coordinamento delle Regioni con i rispettivi Ministeri dell’Agricoltura, e con gli operatori del settore.
In particolare, il regolamento delegato 664/2014 introduce un nuovo vincolo per le DOP di origine animale, imponendo che i mangimi siano composti almeno del 50% di sostanza secca proveniente dalla zona geografica di origine del prodotto, con l’obiettivo di rafforzare il legame con il territorio. Al fine di assicurare un impatto positivo della misura sul territorio, sarà necessario un grande impegno applicativo, oltre ad un’attenta valutazione dell’impatto sulle singole produzioni. Per questa ragione, è di fondamentale importanza precisare l’ambito di attuazione della norma, chiarendo se dovrà essere applicata anche alle DOP già riconosciute e in quali tempi.
Per quanto riguarda il regolamento delegato sull’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», il Presidente segnala l’importanza dell’introduzione di un certo grado di flessibilità rispetto ai mangimi. Riconoscendo che la produzione di mangimi nelle zone di montagna è principalmente destinata ai ruminanti e solo una piccola percentuale ai suini, la Commissione Europea ha fissato la provenienza minima dalle zone di montagna al 60% per i primi e al 25% per i secondi.
Un altro aspetto importante di tale regolamento è la deroga che stabilisce che le attività di trasformazione lattiero-casearia, la macellazione e la spremitura dell’olio d’oliva possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, in modo da offrire agli agricoltori delle aree sprovviste di impianti di trasformazione della materia prima comunque la possibilita di completare il ciclo produttivo, ad una distanza massima di 30 km. A questo proposito AREPO ritiene che la limitazione dell’applicazione della deroga alle aziende preesistenti sia positiva. Si segnala inoltre che il regolamento stabilisce la possibilità per ogni Stato Membro di decidere se applicare la deroga e di definire una distanza specifica inferiore ai 30 km. Tale libertà lasciata agli Stati rischia di portare alla commercializzazione nel mercato interno di «prodotti di montagna» con processi di trasformazione sensibilmente diversi. Per tale ragione, l’AREPO riconosce l’importanza di coordinare ed uniformare le deroghe e incita gli Stati Membri ad intervenire in questo senso, per ridurre le differenze e tutelare le produzioni e i produttori delle zone di montagna, così come i consumatori.
Per il testo dei regolamenti consultare il seguente link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:179:FULL&from=FR