Tale politica rappresenta il cuore dell’attività di AREPO e la sua difesa costituisce la nostra missione principale, sia nel quadro della Politica Agricola Comune sia nel contesto di altre politiche che possono offrire strumenti per completarne e coordinarne gli obiettivi.
Introduzione
La Politica di Qualità dell’UE mira a tutelare le denominazioni di prodotti specifici di un territorio per promuoverne le caratteristiche uniche legate proprio all’origine geografica e alle competenze tradizionali.
Tali prodotti vengono definite “Indicazioni Geografiche” (IG) e sono riconosciute come diritti di proprietà intellettuale. Le IG proteggono i produttori assicurando che i loro prodotti siano apprezzati e protetti sul mercato europeo e dei paesi terzi e proteggono anche i consumatori attraverso una comunicazione adeguata e trasparente.
I Sistemi di Qualità dell’UE
Denominazioni di origine protette (DOP): I nomi di prodotti registrati come DOP sono quelli che hanno i legami più forti con il luogo dal quale provengono. Ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. | |
PIndicazioni geografica protetta (IGP): L’IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un’altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all’origine geografica. Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione. | |
Specialità tradizionali garantite: La specialità tradizionale garantita (STG) evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegata a una zona geografica specifica. Un prodotto registrato come STG ne protegge il nome da falsificazioni e abusi. |
Altri sistemi di qualità: Indicazioni facoltative di qualità
Mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole:
- Prodotto di montagna: identifica un prodotto le cui materie prime, l’alimentazione e l’eventuale lavorazione provengono da zone di montagna.
- Prodotto delle regioni ultraperiferiche dell’UE: tale riconoscimento intende garantire una maggiore conoscenza dei prodotti agricoli provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell’UE, la cui produzione è sottoposta a maggiori difficoltà a causa della lontananza e dell’insularità, così come delle condizioni geografiche e meteorologiche difficili. Si riferisce a prodotti provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare – Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Martinique – e le Azzorre, Madera e le isole Canarie).
Protezione
Tutti i nomi di prodotti registrati come IG godono di protezione giuridica contro le imitazioni e gli abusi di reputazione all’interno dell’UE e nei paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico o con i quali è stato concluso un accordo commerciale che contempla anche le IG. Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascun Stato Membro UE adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio.
La revisione del sistema delle IG dell’UE
I sistemi di qualità dell’UE sono stati sottoposti a revisione da parte della Commissione europea, al fine di rafforzare il sistema delle Indicazioni Geografiche dell’UE. Inoltre, la strategia Farm to Fork ha fissato l’obiettivo di includere criteri di sostenibilità specifici per le IG.
A seguito di un lungo processo di consultazione degli stakeholder, iniziato nel 2019 con una valutazione della politica di qualità dell’UE e conclusosi nell’aprile 2021 con la consultazione pubblica sulla revisione del regime delle indicazioni geografiche dell’UE, il 31 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento sulle indicazioni geografiche dell’Unione europea per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli e sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle IG per il vino, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nonché sulle specialità tradizionali garantite e sulle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.
Il nuovo regolamento IG
- Introduce un quadro giuridico unico e una procedura di registrazione semplificata e abbreviata per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose, mentre alcune disposizioni specifiche sul vino rimangono nel regolamento OCM.
- Migliora la protezione delle IG. Le nuove norme aumentano la protezione delle IG utilizzate come ingrediente in un prodotto trasformato e dei prodotti IG venduti online. Viene inoltre rafforzata la protezione dei nomi delle IG nel sistema dei nomi di dominio.
- Il ruolo dei gruppi di produttori viene rafforzato, introducendo maggiori poteri e responsabilità per i gruppi di produttori riconosciuti.
- I produttori avranno anche la possibilità di spiegare il loro impegno verso la sostenibilità economica, ambientale e sociale, includendo le pratiche sostenibili adottate nel disciplinare di produzione o in un rapporto di sostenibilità, che accompagnerà il disciplinare di produzione delle IG e sarà pubblicato su un portale dell’UE.
- La DG Agri della Commissione europea rimarrà responsabile della gestione del sistema delle IG. Una dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento, lascia la possibilità alla Commissione europea di essere assistita dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), solo per quanto riguarda l’esecuzione di compiti amministrativi, se e nella misura in cui ciò sia possibile nell’ambito del quadro giuridico esistente.
Per maggiori informazioni sulla revisione potete trovare le nostre analisi e i nostri documenti di posizione qui sotto nella sezione Azioni di AREPO.